Volontaria cessazione del servizio permanente...è possibile?

14.08.2023

Il codice dell'ordinamento militare prevede che "Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso".

Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.

L'ampliamento dei termini di ferma obbligatoria comporta un pesante effetto limitante della possibilità del singolo di esercitare i propri diritti di scelta della propria vita personale e professionale, che non può che essere demandata a fonti certe e determinate, senza che la sussistenza o meno di questo prolungamento dell'obbligo di ferma possa essere affidato a valutazione di equivalenza di un organismo a un altro o alla valutazione dell'essere o meno intervenuta una successione tra organismi internazionali.

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