Urgente avviso associazioni sindacali necessità d’intervento:

Depositata al ricorso e costituita formalmente le amministrazioni citate, il Tar Lazio emetteva sentenza n. 03745/2022, unitamente ad altre dello stesso contenuto, e disponeva: "Avendo i ricorrenti dedotto che il "cattivo esercizio del potere legislativo" avrebbe determinato una situazione di inerzia nella revisione del trattamento economico, tradottasi nel blocco degli stipendi, si deve, giocoforza, concludere che si tratti di soggetti privi di una legittimazione attiva a censurare il merito di un'attività – la contrattazione, o meglio la concertazione – estranea al proprio ambito di azione. Non a caso, nel giudizio definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 309/1997 era stato il Sindacato nazionale dei lavoratori della Scuola (SNALS) ad impugnate un contratto collettivo; e analoghe considerazioni valgono per la sentenza n. 178/2015, originata da un rinvio disposto nell'ambito di giudizi attivati su ricorsi presentati dalla Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP) e dalla Federazione italiana autonoma lavoratori pubblici (FIALP) "in qualità di firmatarie dei contratti collettivi stipulati con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comparto ministeri e per il personale degli enti pubblici non economici". In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse." La motivazione del rigetto, tuttavia, si fonda su di un vistoso, quanto clamoroso errore. Il Tribunale rileva la carenza d'interesse ad agire dei ricorrenti che, in quanto privi di legittimazione attiva, avrebbero dovuto demandare l'azione giudiziaria a chi è titolato nella partecipazione della "contrattazione, o meglio concertazione". Per consolidare tale concetto, poi prende ad esempio i ricorsi presentati da diverse organizzazioni sindacali che per conto degli insegnanti (comparto scuola) hanno rivendicato le conseguenze dannose dei blocchi stipendiali.
I Il dato di partenza da cui dovrebbe nascere la disamina della presente impugnazione è rinvenuto nell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, che stabilisce che I militari possono solo costituire associazioni PROFESSIONALI a carattere sindacale che non hanno nessuna rappresentatività. Appare evidente che la contrattazione, o meglio la concertazione, nel caso delle forze armate, non è demandata ai sindacati come lo è nel pubblico impiego non militare. Da un'attenta disamina degli articoli del Capo III del d. L. v. 15 marzo 2010 n. 66 codice ordinamento militare, che trattano degli organi di rappresentanza militare (dall'art. 1476 all'art. 1482) non si rinviene alcuna norma che delega alle rappresentanze sindacali l'intervento nella concertazione e la relativa rappresentanza giudiziale. Le associazioni professionali, hanno il potere di discutere sugli argomenti di cui all'art. 1478 della citata legge, di dare pareri ed impulsi su argomentazioni relative al rapporto di lavoro, ma non hanno nessun potere contrattuale e giudiziale.
Le associazioni militari non possono resistere in giudizio per conto dei militari, dunque, la Sentenza rigetta basandosi su un presupposto che non esiste! Le associazioni sindacali dovrebbero intervenire o potrebbero infatti costituirsi in giudizio attendendo un rigetto per carenza di legittimazione passiva (che contraddice quanto dichiarato nelle Sentenze emesse in questi giorni) o in caso di accoglimento per far ottenere ai propri iscritti il diritto sottratto.
Occorre organizzare un convegno nazionale di tutte le associazioni sindacali relative per sollevare il problema che deve essere risolto.
1. Con l'art. 9, comma 1 e 17 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 ("Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico"), , furono sospese le procedure contrattuali e negoziali per il triennio economico 2010-2012.
2. Dunque il legislatore del 2010, indipendentemente dal fatto che il dipendente pubblico soggiacia alla contrattazione o alla concertazione, decise di effettuare il blocco stipendiale provocando, il congelamento dello stipendio.
3. Orbene, il blocco dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni, non si arrestò al 31.12.2012, ma fu prorogato fino al 31 dicembre 2014,
4. Successivamente, la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, estese il blocco della contrattazione per la parte economica a tutto il 2015.
Gli effetti causati dal congelamento degli stipendi dal 2010 sono stati drammatici in quanto ha provocato la diminuzione delle retribuzioni medie pagate nel settore pubblico, "quale effetto delle misure di blocco della dinamica retributiva e dei rinnovi contrattuali, varate a partire dal 2010. Con la pronuncia 178 del 24 giugno 2015 la Corte Costituzionale dichiarò "l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, del regime di sospensione della contrattazione collettiva All'indomani della pubblicazione della sentenza nr. 178/2015 della Corte Costituzionale, l'Amministrazione rimaneva inspiegabilmente inerte non attuando le procedure previste per i rinnovi dei CCNL dei pubblici dipendenti, così come le procedure di concertazione previste per il personale delle FF.AA., anche nei successivi due anni fino alla fine del 2017.
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