Rinunce e transazione delle cause di lavoro:

23.08.2023

Durante le dinamiche lavorative spesso può capitare che nascano delle diatribe (tra parte datoriale e lavoratore) che possono sfociare in vere e proprie vertenze. Le vertenze possono essere risolte a livello sindacale o, nei casi più gravi, si è costretti ad adire il giudice del lavoro affinché venga stabilito chi ha esagerato nel diritto a disposizione. Molto importante è l'istituto delle transazioni, a cui la giurisprudenza ha fatto più volte riferimento. L'importanza è dovuta non solo alla economicità della ricerca risolutiva, ma anche nell'alleggerimento dell'annosa questione sul carico giudiziale. Difatti, nel corso del tempo, attraverso l'inserimento nel codice civile di numerosi articoli che disciplinano il fenomeno (2113 c.c. e 2410 c.p.c.). I lavoratori sono stati motivati nel cercare soluzioni diverse da quella giudiziaria per dirimere le controversie insorte. Nel momento in cui i datori di lavoro e i lavoratori decidono di sottoscrivere un accordo transattivo, però, devono attenzionare numerosi elementi: Il primo tra tutti è la volontà del lavoratore di abdicare a determinati diritti. Tale volontà deve necessariamente essere esplicitamente manifestata in sede sindacale o se innanzi al giudice attraverso l'ausilio di un legale esperto della materia. La transazione deve riportare tutti gli elementi utili affinché possa essere considerata valida, come per esempio la dicitura dell'associazione sindacale a cui si fa riferimento, il conferimento del mandato al sindacalista che in sede stragiudiziale debba assistere il lavoratore. Gli elementi identificativi delle parti, la premessa in fatto circa il problema controverso e la parte relativa alle reciproche rinunce e alle reciproche salvaguardie. La giurisprudenza ha più volte disquisito circa il contenuto abdicativo inserito nell'atto transattivo.

Le diverse pronuncia della Cassazione fanno rilevare un dato comune: Occorre meglio specificare dettagliando a cosa il lavoratore rinuncia. Le generiche disposizioni circa diritti a cui il lavoratore abdica, risultano il più delle volte non coerenti col testo transattivo e di conseguenza rendono per quella particolare voce l'accordo o il presunto accordo e nullo. Dunque occorre specificare nel dettaglio tutti gli elementi inseriti giudizialmente. Gli elementi che hanno caratterizzato l'accordo in essere, pena il rischio della nullità dello stesso.

Nella pratica, mi è capitato di impattare con modelli prestampati presentati dai sindacalisti con i quali si aveva la pretesa di disciplinare tutti i casi sottoposti da un accordo. Niente di più sbagliato. Ciascun caso ha delle peculiarità tali per cui occorre costruire l'accordo transattivo. Dunque diffidate dei prestampati che non rendono giustizia alle reciproche pretese, ma che risultano molto spesso dannosi e pericolosi. 

Per saperne qualcosa in più contattare l'avvocato Laura Lieggi al 349 444 2639.

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