Militari: si può decidere di cessare dal servizio permanente. Quali vicoli?

Il cod. ord. Mil. prescrive espressamente che il decreto ministeriale che individua i corsi dai quali consegue un vincolo di ferma aggiuntiva debba essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il legislatore ha, quindi, inteso subordinare inequivocabilmente l'obbligo di ferma aggiuntiva alla conoscibilità da parte dell'interessato, derivante dalla pubblicazione, con la modalità prescritta, del provvedimento che individua i corsi alla cui frequenza è connesso l'obbligo di ferma.
L'obbligo di ferma previsto dalla legge, si produce dunque se è dimostrata l'effettiva conoscenza del vincolo da parte dell'interessato, conseguibile mediante apposita notifica o con l'espressa accettazione. E ciò in coerenza con il principio, più volte affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale "l'ampliamento dei termini di ferma obbligatoria comporta un pesante effetto limitante sulla possibilità del singolo di esercitare i propri diritti di scelta della propria vita personale e professionale, che non può che essere demandata a fonti certe e determinate" (TAR Lazio, Sez. I Bis, 6 aprile 2021, n. 4042; Id., 2 marzo 2020, n. 2690, Id. 23 febbraio 2022, n. 2101). Il Ministero della Difesa, sottolinea che, poiché la circolare dello Stato maggiore dell'Aeronautica - che ha espressamente previsto che i vincoli di ferma aggiuntiva debbano essere accettati dagli interessati - risalga al 31 agosto 2015 e, quindi, essendo successiva al momento in cui il militare ha iniziato a frequentare il corso, ciò significherebbe che, prima di quella data, i vincoli di ferma aggiuntiva sarebbero stati operativi senza alcuna necessità di notifica o accettazione.
Al riguardo, deve infatti osservarsi che la predetta circolare del 2015 "si è limitata a indicare agli Uffici, quale corretto modus operandi, la necessità della previa notifica e accettazione del vincolo di ferma, codificando, peraltro, una prassi preesistente, come dimostrato dalla circostanza stessa che anche nel caso oggetto di controversia era stato specificamente richiesto al Comando di appartenenza della ricorrente di acquisire dall'interessata la dichiarazione di accettazione della ferma obbligatoria; richiesta rimasta tuttavia senza seguito. La conseguenza della non operatività del vincolo di ferma deriva, dunque, dalla legge, secondo quanto evidenziato e, in difetto di prova della conoscenza effettiva, tale vincolo non può, pertanto, ritenersi operante." (TAR Lazio, Sez. I Bis,2 3 febbraio 2022, n. 2101, cit.)
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