Militari: L’avanzamento, soprusi da impugnare:

14.08.2023

Non vi sono ragioni per discostarsi dai principi elaborati dalla giurisprudenza sulla possibilità di sindacare, seppur entro limiti rigorosi, l'articolazione interna del giudizio di avanzamento sul piano della c.d. continuità logica dei giudizi, così in passato compendiati (C.d.S., sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2112):

a) lo scavalcamento illegittimo si configura quando in una precedente graduatoria, riferita allo stesso grado, gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizione invertita rispetto al quadro di avanzamento contestato e non sia intervenuto - medio tempore - nessun elemento nuovo desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare;

I) due valutazioni di merito a breve intervallo di tempo, relativamente allo stesso grado;

II) l'identità di criteri, procedure e finalità tra le due differenti valutazioni, tenendo presente che solo l'avanzamento a scelta esprime un vero e proprio giudizio di merito;

III) l'assenza di elementi nuovi e comunque tali da costituire un significativo e concreto dato incrementale (e discriminante) nella valutazione (resta ferma la possibilità che l'elemento possa anche comportare un decremento);

Dunque si ritiene che il c.d. scavalcamento ex se non assurge a vizio di legittimità in quanto l'inversione delle posizioni in graduatoria è sfornita di sufficiente valore indiziante se non sia avvalorata da elementi concreti che dimostrino la ricorrenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo; variazioni documentali afferenti a determinati episodi di carriera, tali da giustificare lo scavalcamento, sono state ravvisate, ad esempio, nell'attribuzione di più incarichi di comando contemporaneamente accompagnati dalla concessione di un elogio per il servizio reso, ovvero, nella mancata dimostrazione del possesso della piena efficienza fisica da parte dello scavalcato;

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