Militari: Dovuta l’indennità supplementare?

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 2616, "in nessun caso è dovuto il rimborso delle quote pagate agli ufficiali per il periodo in cui sono stati regolarmente iscritti".
L'originario quadro normativo di riferimento, tuttavia, è stato in parte modificato dalla legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) che ha introdotto rilevanti modifiche agli art. 1913 e ss. Del Codice dell'Ordinamento Militare.
In particolare, nell'art. 1914 c.o.m. – rubricato "Indennità supplementare" – è stato eliminato, quale requisito per l'attribuzione della stessa, la circostanza che la cessazione del servizio fosse avvenuta con diritto alla pensione, fermo restando, oltre alla condizione della intervenuta cessazione, anche che il personale cessato fosse iscritto da almeno 6 anni nei fondi previdenziali di cui all'art. 1913 c.o.m. Con riferimento alla restituzione dei contributi versati dagli iscritti, invece, mentre la stessa era, nella normativa previgente, riconosciuta solo in casi eccezionali, tipizzati dalla legge, il novellato art. 1917 c.o.m., rubricato "Restituzione dei contributi obbligatori", prevede la restituzione dei contributi versati, con rivalutazione degli stessi, in caso di cessazione dal servizio del personale, per qualsiasi causa, senza la necessità, per la suddetta restituzione, che lo stesso abbia maturato il diritto alla indennità supplementare.
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