I militari e le forze dell'ordine possono fare un secondo lavoro? Attenzione ai procedimenti disciplinari!

23.08.2023

Chi non vorrebbe arrotondare il proprio stipendio facendo qualche lavoretto in più! L'ordinamento militare però, prevede delle limitazioni in questo campo. Analizziamo il tutto: le norme operanti sono l'articolo 894 del c.o.m, l'articolo 60 e seguenti del DPR n.3/1957 e anche l'articolo 53 del D.Lgs n.165/2001. La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione salvo casi previsti da disposizioni speciali. L'articolo 895 c.o.m. prevede delle eccezioni alla regola su menzionata e ci dice che sono concessi: -collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie; partecipazioni a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; l'utilizzazione economia da parte dell'inventore di opere dell'ingegno di invenzioni industriali; le prestazioni nell'ambito della società e associazioni sportive (articolo 90, comma 23, legge 27 dicembre 2002 n.289); la formazione diretta ai dipendenti della PA (Pubblica Amministrazione); Tutte queste attività devono ovviamente essere svolte fuori dal servizio e non devono condizionare l'esecuzione dei doveri connessi con lo stato di militare. Appare importante sottolineare che è neccessaria l'autorizzazione ministeriale preventiva se il lavoro è retribuito, fatta eccezione per gli incarichi previsti dall'articolo 895 c.o.m. e all'articolo 53 comma 7 del D.L.gs n. 165/2001. Se si svolge un'attività extraprofessionale senza l'autorizzazione, si è soggetti alle procedure menzionate dall'articolo 898 del c.o.m. e dell'articolo 53 comma 7 e 7 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

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